Art. 5.
(Modifica all'articolo 266-bis
del codice di procedura penale).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, salvo che sia diversamente stabilito».